Ricordiamo ai beneficiari di contributi MUDE sono tenuti a rispettare, come disciplinato dall'art. 6 commi 3 e 4 delle Ordinanze Commissariali 29, 51 ed 86/2012 e smi, le seguenti disposizioni:
Art. 6 comma 3: "La concessione del contributo è subordinata all'assunzione, da parte del proprietario o dell'usufruttuario, alla prosecuzione delle medesime condizioni (...) per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune in carta libera e dovrà contenere l'impegno a proseguire alle medesime condizioni il rapporto di comodato con il medesimo locatario o comodatario ovvero, in caso di rinuncia degli aventi diritto, con altro soggetto individuato tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012."
Art. 6 comma 4: "I proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo di cui all'art. 3, commi 7 o 8 sono tenuti, entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, ad affittarle per almeno quattro anni al canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 ovvero a cederle in comodato ai sensi del citato Protocollo d'intesa del 4 ottobre 2012 con priorità a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici ovvero ad adibirle a propria abitazione principale purché non abbiano beneficiato di contributo per altra unità abitativa. In tal caso l'obbligo dell'affitto per quattro anni a canone concordato si applica ad una delle due abitazioni. Analogamente, i proprietari di unità immobiliari destinate ad attività produttive devono mantenere inalterata la destinazione d'uso dell'immobile ad attività produttiva per due anni successivi al completamento dei lavori.
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