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CONSULTA AGLI ORARI APERTURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ( da LUGLIO 2018)
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Approfondimenti -
STATO CIVILE Separazione e Divorzio
Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile, per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile. Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
SEPARAZIONE E DIVORZIO INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE - art. 12 D.L. n.132/2014 modificato con legge di conversione n.162/2014
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
• Celebrazione del matrimonio in forma civile;
• Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
• Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
• Residenza di uno dei coniugi.
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi ma anche di uno solo di essi).
• Inoltre
L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
Nell'accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:Tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi.
Le fasi dell'accordo:
1. Istanza per la prenotazione di appuntamento comprensiva delle dichiarazioni previste (vedi allegati);
2. il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile;
3. nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
4. l'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato;
5. nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
6. La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
7. La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
8. L'istanza potrà essere inviata, allegando la fotocopia di un documento d'identità dei firmatari, tramite:
• e.mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
• fax: 0535-788.165;
• posta ordinaria o raccomandata;
• manualmente al protocollo del Comune di Finale EmiliaMirandola.
Tutta la procedura ha un costo di 16,00 Euro, da pagarsi in contanti al momento della sottoscrizione dell'accordo.
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO - art.6 D.L.132/2014 convenzione di negoziazione assistita
L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).
La procedura prevede:
-in assenza di figli;
-in assenza di figli minori;
-in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
che l'accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).
L'avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M., dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune di:
• Celebrazione del matrimonio in forma civile
• Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
• Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
• Il mancato inoltro dell'autorizzazione nei termini previsti, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2 mila a 5 mila Euro.
L'accordo da inoltrare al Comune di Finale Emilia potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale:
• via pec al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
• via email al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
• inviando la documentazione in originale o copia autenticata:
• via fax al n.0535 – 788.165
• via posta ordinaria o raccomandata;
• manualmente al protocollo del Comune.
L'accordo, comprensivo della documentazione prevista, potrà essere inviato contemporaneamente da entrambi gli avvocati, previa lettera di trasmissione sottoscritta da entrambi. Potrà inoltre essere inviato da uno solo degli avvocati per conto anche dell'altra parte, qualora tale forma di trasmissione fosse prevista nell'accordo stesso.
La trascrizione dell'accordo nei registri dello Stato Civile avverrà in forma riassunta. Al momento dell'inoltro della documentazione per la trascrizione, potrà esserne richiesta la trascrizione per intero anche da una sola delle parti, ma a tal fine dovrà essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile un file trascrivibile dell'accordo (formato word o simile).
L'accordo verrà trascritto dall'Ufficio entro 30 giorni dal ricevimento.
Riferimenti normativi
• Legge n. 898/1970 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
• Decreto Legge n. 132/2014 convertito con Legge n. 162/2014 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84).
CARTA IDENTITA' ELETTRONICA
Maggiori dettagli e informazioni
Modello di assenso per rilascio carta identità figlio minore
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EVENTUALI INFORMAZIONI O RICHIESTE POTRANNO ESSERE RIVOLTE DIRETTAMENTE AL SERVIZIO
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