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Domenica 28 Maggio 2023

 RERALLERTE2017 

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Carapezzi Marco
 

Stato incarico

Segretario Generale

COGNOME CARAPEZZI
NOME MARCO
TIPOLOGIA INCARICO da Pianta Organica
INCARICO (Struttura, Progetto..)

Area Servizio: Servizi generali

Servizi Informativi - Anticorruzione Trasparenza

DAL 1 giugno 2019
AL  
PROVVEDIMENTO DI INCARICO

decreto nomina Responsabile 2019 

 

 

Allegati
Curriculum vitae
 
Comunicazione di interessi finanziari e situazione patrimoniale
- dichiarazione dlgs 39 del 2013 .
 
Dichiarazione insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità incarico D.lgs 39/2013 
 
Note

 

 Decreto 14/2019 : NOMINA DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA DI SEGRETERIA FINALE EMILIA - CAVEZZO, DOTT. MARCO CARAPEZZI.

convenzione gestione associata del Servizio di Segreteria con il Comune di Cavezzo

 

 

Contrattazione integrativa - 2017 - 2018

CODICE DISCIPLINARE
Art. 59 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità
della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti
criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al
disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto
dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più
azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la
sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di
diversa gravità.
3.La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di
importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai
criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma
1, lett. a) del d.lgs n. 165/2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei
confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o
strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare
attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul
lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi
dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300/1970;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le
fattispecie considerate nell'art. 55- quater del D.Lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55- novies, del D.Lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo
all'amministrazione, agli utenti o ai terzi.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad
attività sociali a favore dei dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un
massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al
comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo55-quater, comma 1, lett.b) del D.Lgs.
n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali
ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei
doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai
superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o
di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà
di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater,
comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità
della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater,
comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori
che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti
minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti
o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti, da cui sia comunque derivato grave danno all'ente e agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici
giorni si applica nel caso previsto dall'art.55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si
applica nei casi previsti dall'art.55-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, anche con riferimento
alla previsione di cui all'art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad
un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del D.Lgs. n. 165
del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11
giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai
criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di
fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme
o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e
reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'ente agli utenti o a terzi;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di
riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità
nell'erogazione di servizi all'utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione
disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c), da f bis) fino a f)
quinquies, comma 3 quinquies del D.Lgs.n.165/ 2001;
b) recidiva nel biennio nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa
natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l'applicazione
della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l'atto,
il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non
attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua
specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art 16, comma 2 secondo e terzo
periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire
la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di
interruzione dell'attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla
conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato
dall'amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n.
165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono
dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 61, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 62;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che,
pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche
provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non
costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
- per i delitti indicati dall'art.7, comma 1, e 8 , comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012;
- quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97;
- per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere
precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma
1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate
secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti
sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 57, e facendosi riferimento, quanto al tipo e
alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2,
ultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere
obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di
stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua

Documento in pdf prot. nr.0016308/2018 del 24/05/2018R

Alberti Francesco  

 

Stato incarico

Incarico in corso
COGNOME ALBERTI
NOME FRANCESCO
TIPOLOGIA INCARICO da 
INCARICO (Struttura, Progetto..) Servizio LAVORI PUBBLICI / MANUTENZIONI
DAL  
AL  
PROVVEDIMENTO DI INCARICO  
Allegati
Curriculum vitae
 
Dati relativi agli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica ai sensi dell'art. 14, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 33/2013 - anno 2016
 
Comunicazione di interessi finanziari e situazione patrimoniale
- dichiarazione dlgs 39 del 2013 .
 
 
Note

 

Forni Tiziana
 

Stato incarico

 IN CORSO
COGNOME FORNI
NOME TIZIANA
TIPOLOGIA INCARICO  
INCARICO (Struttura, Progetto..) Responsabile dei AREA SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
DAL  
AL  
PROVVEDIMENTO DI INCARICO

  INCARICO DI TITOLARITA' DI P.O. 2019

incarico vicesegretario dal 21 febbraio 2019 al 30 aprile 2019

Allegati
 
Dati relativi agli molumenti percepiti a carico della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, del D.Lgs. n.  33/2013. Anno 2016
 
Comunicazione di interessi finanziari e situazione patrimoniale - dichiarazione dlgs 39 del 2013 - N.D.
 
 
Note

 

 

 

 
Neri Milena
 

Stato incarico

Incarico in corso
COGNOME NERI
NOME MILENA
TIPOLOGIA INCARICO da Pianta Organica
INCARICO (Struttura, Progetto..) Servizi Finanziari: Ragioneria, Provveditorato, Controllo di Gestione, Tributi
DAL  
AL  
PROVVEDIMENTO DI INCARICO

 INCARICO DI TITOLARITA' DI P.O. 2019

integrazione di incarico 20 febbraio 2019 (prot. 6354/2019)

Allegati
 
 
Dati relativi agli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica ai sensi dell'art. 14, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 33/2013 - anno 2016
 
Comunicazione di interessi finanziari e situazione patrimoniale
- dichiarazione dlgs 39 del 2013 .
 
 
Note

 

 

 

 

Guarino Donato

Dott. Donato Guarino
 
Curriculum vitae

dal 30 GENNAIO 2018 sono conferite al Dott. Guarino Donato

Decreto di nomina

atto di accettazione della nomina

Decreti di nomina riferimenti atto
Incarico posizione organizzativa  prot. n. 2915/2018
Responsabile trasparenza
 
Aleotti Roberto
 

Stato incarico

Incarico in corso
COGNOME ALEOTTI
NOME ROBERTO
TIPOLOGIA INCARICO da Pianta Organica
INCARICO (Struttura, Progetto..) Responsabile dei Servizi alla Persona. Sociali, Istruzione, Cultura, Associazionismo, Pari opportunità, Sport  
DAL  
AL  
PROVVEDIMENTO DI INCARICO

 decreto nomina P.O. 2019

integrazione di incarico 20 febbraio 2019 (prot. 6354/2019)

Allegati
 
 
Comunicazione di interessi finanziari e situazione patrimoniale - dichiarazione dlgs 39 del 2013 - N.D.
 
 
Note

 

 

 

 
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