Il 6 aprile è entrato in vigore il DPR 31/2017, pubblicato il 22 marzo scorso in Gazzetta Ufficiale, che definisce gli interventi per cui l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta e i casi in cui è sufficiente un procedimento semplificato.
Cosa prevede
Il nuovo decreto sull’autorizzazione paesaggistica semplificata individua con precisione 31 interventi liberi e 42 di modesta entità che possono seguire l'iter semplificato.Nel modello 16 vengono definiti i piccoli interventi che, anche se realizzati su beni vincolati, sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica. Tra questi ci sono, ad esempio, i lavori per il consolidamento statico e il miglioramento della prestazione energetica che non comportano modifiche sostanziali, ma anche le opere indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche.
Nel modello 17 ci sono, invece, gli interventi considerati ad impatto lieve, che usufruiscono di una procedura semplificata. Si tratta, ad esempio, di interventi antisismici e di miglioramento energetico che comportano innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell’edificio, ma anche della realizzazione di tettoie e porticati.