Pubblicazione ai sensi dell' art. 14 c.1 d.lgs. n.33/2013 (decreto Trasparenza).
In questa sezione sono pubblicati i dati relativi alle Competenze - Sindaco del Comune di Finale Emilia:
come riportato nell'atto di Consiglio Comunale n. 11/2011
IL SINDACO
Art. 37
Ruolo, poteri, funzioni, obblighi, divieti e distintivo
1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, di cui è il responsabile,
rappresenta l'Ente e promuove da parte degli organi collegiali e della struttura organizzativa le
iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere della comunità.
2. Nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vicesindaco, dandone
comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Nomina e designa, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, ed entro
quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico,
i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
4. Il Sindaco può, con atto motivato, comunicato al Consiglio, revocare uno o più Assessori ed
i rappresentanti del Comune.
5. Procede alle nomine di cui al comma 10 dell'art.50 del D.Lsg. 267/2000 secondo le modalità
ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del citato decreto, nonché dei rispettivi Statuto e
Regolamento Comunale.
6. Convoca la prima seduta del Consiglio neoeletto entro il termine, perentorio, di dieci giorni
dalla proclamazione. Tale seduta deve tenersi entro i dieci giorni successivi alla convocazione.
7. Può richiedere al Presidente del Consiglio di convocare il Consiglio Comunale in un termine
non superiore a venti giorni, indicando le questioni da includere nell'ordine del giorno.
8. Convoca e presiede la Giunta Comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli
Assessori per la realizzazione del programma amministrativo, in conformità agli indirizzi generali
di governo.
9. Quale Ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune,
secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica.
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 09/11/2011
10. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il
concorso degli Assessori, impartendo apposite direttive al Segretario Comunale.
11. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale
e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze
complessive e generali degli utenti.
12. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto e della osservanza
dei regolamenti.
13. E' tenuto a rispondere, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di
sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le istanze e relative risposte possono essere formulate
sia oralmente che per iscritto, secondo quanto previsto dal regolamento consiliare.
14. Il Sindaco non può nominare Assessori o rappresentanti del Comune il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado.
15. Il Sindaco non può ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni
dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
16. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, recante lo stemma della Repubblica e lo
stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
Art. 38
Rappresentanza e coordinamento
1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può
delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni. Il Sindaco rappresenta il Comune nella
promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli
stessi previste dal presente statuto.
2. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente.
3. I dirigenti dell'Ente, o i Responsabili dei servizi titolari di posizione organizzativa, sentiti il
Sindaco e il Segretario Generale, promuovono e resistono alle liti, adottando allo scopo apposita
determinazione, con la quale assegnano l'incarico al patrocinatore dell'Ente ed in materia di tributi
comunali hanno rappresentanza processuale, con potere di conciliare e transigere le vertenze.
4. La Giunta può formulare indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da
trattare, rivolti ai Dirigenti per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per definire i
criteri direttivi nell'esercizio della competenza di cui al precedente comma.
Art. 39
Poteri d'ordinanza
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 09/11/2011
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1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze
per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per
prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di
particolari condizioni.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, a norma dell'art.54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000
adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al Prefetto, ove
occorra, l'assistenza della Forza Pubblica.
3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i
procedimenti amministrativi.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni
di cui al presente articolo.
5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti
interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.
Art. 40
Cessazione dalla carica - Il Vice Sindaco. Sostituzioni.
1. In caso di impedimenti permanenti, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta
Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. La Giunta ed il Consiglio
rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti del
comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si
procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
3. Il Vicesindaco, indicato all'atto della nomina, tra i componenti della Giunta Comunale,
sostituisce il Sindaco stesso nel caso di assenza o impedimento temporaneo, nel caso di sospensione
dall'esercizio della funzione, ai sensi dell'art.53, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,
nonché, sino allo svolgimento delle elezioni, in seguito al verificarsi delle cause di cessazione dalla
carica previste dal comma 1.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicesindaco, sostituisce il Sindaco uno
degli Assessori, in ordine di anzianità, salvo che il Sindaco stesso non disponga diversamente.